Fatturazione elettronica: guida e chiarimenti Agenzia delle Entrate
Fatturazione elettronica: compilazione e conservazione. Ultimi chiarimenti Agenzia delle Entrate. Cosa sapere se si lavora a partita IVA.
Fatturazione elettronica: confermata l’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica dal primo gennaio 2019 ma per i primi sei mesi le sanzioni previste per chi non riuscirà ad adeguare i propri sistemi informatici sono ridotte. Inoltre in un’ottica di semplificazione, sarà possibile emettere fatture entro 10 giorni dalla operazione alla quale si riferiscono e di annotarle nel registro entro il giorno 15 del mese successivo alla loro emissione. Sempre in quest’ottica è stato abrogato l’obbligo di registrazione progressiva degli acquisti;
– IVA: il diritto alla detrazione IVA può essere espletato entro il giorno 16 di ogni mese per i documenti d’acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quelli di effettuazione dell’operazione, con eccezione dei documenti d’acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente;
In merito all’obbligo di fatturazione, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta per chiarire l’obbligo di archiviazione e numerazione che ricadono sui contribuenti. In risposta ad un interpello di qualche giorno fa le Entrate hanno chiarito che non è necessariamente richiesta la numerazione fisica qualora vi sia corrispondenza dei dati riportati nel registro IVA. In altre parole per le fatture elettroniche l’individuazione avviene mediante associazione informatica della fattura con i dati riportati nel registro IVA anche in mancanza di apposizione del numero progressivo di registrazione.
Il riferimento è all’articolo 25 del decreto che, invece, prevede l’obbligo di numerazione progressiva delle fatture e delle bollette doganali su beni e servizi acquistati o importati e, l’annotazione dei suddetti documenti in apposito registro prima della liquidazione periodica, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro la scadenza di presentazione della dichiarazione annuale dell’anno di ricezione della fattura e con riferimento allo stesso periodo.
Ma come avverrà quindi in concreto la protocollazione delle fatture elettroniche? In pratica ad ogni fattura sarà abbinato un VIM number, ossia un numero identificativo unico che in seguito alla procedura del gestionale utilizzato fisserà il riporto sui registri degli acquisti del numero attribuito alla fattura del fornitore e del VIM number.
In sostanza, il registro IVA acquisti oltre alle informazioni obbligatorie riporterà i seguenti dati:
• il VIM number associato alla fattura;
• il numero di protocollo IVA, distinto per società, assegnato alle annotazioni delle fatture;
• il numero di documento attribuito alla fattura da parte di chi la emette.
La procedura appena schematizzata permette comunque di garantire la correlazione univoca tra fattura protocollata in ingresso e l’annotazione della stessa nel relativo registro IVA.
In conclusione, dunque, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile conservare le fatture in modalità elettronica a prescindere dal sistema attraverso il quale le stesse sono state trasmesse.
L’articolo 39, terzo comma, del decreto IVA prevede che:
“le fatture elettroniche sono conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze adottato ai sensi dell’articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente”.