Luglio 2019 entrerà in vigore un nuovo adempimento fiscale: si tratta della trasmissione telematica dei corrispettivi e ricevute fiscali.
Quest’anno alla trasmissione telematica delle fatture elettroniche si affianca la trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle entrate: lo scontrino cartaceo verrà sostituito da quello elettronico.
Chi riguarda questo adempimento?
Lo scontrino elettronico riguarda le attività di commercio al dettaglio, attività alberghiere, di ristorazione, di servizi artigiani e tutte le altre attività a queste assimilate dalla normativa dell’IVA, tenuti a emettere la fattura solo su richiesta del cliente. (art. 22 del DPR n. 633/1972)
Quando verrà introdotto lo scontrino elettronico?
L’introduzione della certificazione telematica sarà graduale, le date in cui scatta l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi e quindi dell’utilizzo dei Registratori Telematici sono due:
1° LUGLIO 2019
per i soggetti con volume d’affari ai fini IVA superiore a 400.000 Euro.
1° GENNAIO 2020
per tutti gli altri soggetti che emettono scontrino o ricevuta fiscale
Per memorizzare e trasmettere i dati è necessario dotarsi di un Registratore Telematico, cioè un registratore di cassa collegato in rete che sia conforme alle caratteristiche tecniche definite nel Provvedimento del Direttore dell’agenzia del 28 ottobre 2016.
Ci sono due possibilità:
- sostituire il proprio registratore con un Registratore Telematico;
- aggiornare il proprio registratore (se conforme) con una componente che consente di dialogare con l’Agenzia delle entrate e trasferire i dati in tempo reale.
Cosa cambia a livello operativo per gli esercenti?
Non cambia nulla rispetto al normale registratore di cassa: si digiteranno i dati delle operazioni commerciali e, a fine giornata, si effettuerà la chiusura di cassa giornaliera. L’apparecchio elaborerà i dati dei corrispettivi preventivamente memorizzati, predisporrà e sigillerà elettronicamente un file (XML) con i dati e lo trasmetterà all’Agenzia delle Entrate.
Con la nuova procedura l’esercente non sarà più obbligato a tenere il registro dei corrispettivi.
Sono previsti dei contributi?
Per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti necessari per la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi è previsto un contributo pari al 50% della spesa sostenuta:
- per un massimo di 250 € in caso di acquisto
- per un massimo di 50 € in caso di adattamento.
Il contributo è concesso all’esercente sotto forma di credito d’imposta compensabile.
Il credito d’imposta è utilizzabile a decorrere dalla prima liquidazione periodica IVA successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento degli strumenti ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.
Al credito d’imposta non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
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N.B. probabile che fino al 31/12/2019 ci sia una moratoria su eventuali non trasmissioni, con l’obiettivo di essere a regime il 1/01/2020